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Traduzioni ed aspetti legali: Direttive, Norme e Responsabilità
Traduzioni ed aspetti legali: Direttive, Norme e Responsabilità

 

La documentazione fornita dai costruttori, che accompagna il prodotto o il macchinario destinato all'estero, deve rispettare regole specifiche e normative europee aggiornate recentemente.
Per rispondere alle sempre più numerosi quesiti in proposito, da parte delle aziende esportatrici, abbiamo rivolto alcune domande alla Presidente di CITI Traduzioni, Carole Ann Farmer.


Quali sono gli aspetti normativi e legali sollevati dalla documentazione che accompagna
i prodotti, gli impianti e i macchinari destinati all'estero?


"La questione è stata valutata dalla CITI secondo tre aspetti essenziali: la nuova direttiva macchine, la responsabilità penale e civile, l'assicurazione delle responsabilità.

L'articolo 15 del D.Lgs n. 17 del 27 Gennaio 2010 di "Attuazione della Direttiva 2006/42/CE" relativa alle macchine, in merito a Istruzioni Originali e Traduzioni prevede che ogni macchina debba essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Oltre tutto - aggiunge la Presidente - l'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire può essere sanzionata".


Ma se le traduzioni contengono errori o sono scorrette, quali sono le implicazioni per il traduttore?

"Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali"; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
La distinzione che la Direttiva Macchine stabilisce tra istruzioni "originali" e "traduzioni" delle stesse, dal punto di vista dell'attribuzione delle responsabilità dei danni causati da una eventuale erronea o carente redazione, ha poca importanza.
Il produttore è responsabile di ogni tipo di documento che accompagna il prodotto dallo stesso immesso sul mercato. Non ha rilevanza legale, dal punto di vista dell'attribuzione delle responsabilità, di diritto, la differenza tra "originale" e "traduzione".


Cosa prevede la Direttiva per la documentazione che accompagna il prodotto o la macchina destinata all'estero in merito alla responsabilità penale e civile?

"Solo al fine di applicare la disposizione della nuova Direttiva Macchine (I, 1.7.4), che impone di distinguere la versione "originale" rispetto alla "traduzione" - precisa Carole Ann Farmer - il fabbricante dovrà decidere quale sia la redazione originale e quale sia la traduzione delle istruzioni, senza che per questo abbia una differente responsabilità per l'una o per l'altra".
La Presidente aggiunge: "La sola ipotesi in cui il fabbricante può parzialmente sgravarsi dalle conseguenze di una traduzione fallace è solo quella in cui abbia affidato la traduzione a terzi, ad un servizio esterno alla propria organizzazione.
In questo caso il fabbricante potrà contrattualmente stipulare con il servizio di traduzione che le conseguenze civili derivanti da danni prodotti a causa dell'erronea traduzione saranno a carico del traduttore. Le conseguenze penali non sono invece trasferibili a terzi".


Quali misure ha adottato la CITI per assumersi le proprie responsabilità civili verso il costruttore?

"Come precisato dal nostro consulente legale - chiarisce Carol Ann Farmer - ogni traduzione è a tutti gli effetti un "contratto di prestazione d'opera", anche se convenuto solo verbalmente (dimostrabile peraltro dalla fornitura della traduzione e dal pagamento della stessa), e per questo motivo soggetto alle disposizioni relative alla responsabilità civile. La società di traduzioni ha quindi la responsabilità civile per eventuali danni derivanti da errori nelle traduzioni effettivamente fornite dalla stessa.
Le conseguenze penali non sono in nessun caso a carico del traduttore.

A tutela dei suoi clienti, da più di dieci anni CITI ha stipulato un’assicurazione per la copertura della propria responsabilità civile relativamente a traduzioni fornite dalla stessa. (Esempio: ristampa di manuali, etichette, ecc. in cui erano presenti errori di traduzioni).
"Del resto", conclude la Presidente Carole Ann Farmer, "errare humanum est, perseverare autem diabolicum"...


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