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Mediazione civile: da Marzo 2011 obbligatoria anche per le controversie assicurative
Mediazione civile: da Marzo 2011 obbligatoria anche per le controversie assicurative


Da Marzo 2011 si applica la normativa sulla mediazione obbligatoria (D.l.gs 28/10), secondo cui, qualora sorgano delle controversie in determinate materie civilistiche, è necessario provare un tentativo di conciliazione prima di poter intraprendere le vie legali. Tra queste materie rientrano anche il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica nonché i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ne parliamo con Roberto Garulli, Presidente dello Studio Garulli Insurance Broker srl.
"La procedura di conciliazione è molto semplice e veloce - spiega Garulli. Deve svolgersi, infatti, nell’arco di quattro mesi: basta individuare un Organismo abilitato dal Ministero di Giustizia al quale rivolgere la domanda di mediazione.
Il responsabile dell’organismo incaricherà il mediatore professionista che si occuperà del caso e fisserà la data del primo incontro. Da lì in avanti - continua Garulli - si cercherà un accordo amichevole anche attraverso sessioni separate - e se le parti lo chiederanno o il mediatore riterrà ooportuno - questi potrà formulare una proposta formale per la definizione della controversia.

Questo tentativo potrà avere diverse soluzioni:

  • se non sarà terminato entro quattro mesi, il richiedente potrà iniziare la causa civile, indipendentemente dall’esito;
  • se le parti raggiungeranno un accordo, il mediatore formerà un verbale positivo, che verrà sottoposto per l’omologazione al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’organismo di mediazione prescelto. Il verbale omologato avrà il valore di titolo esecutivo e potrà essere utilizzato, in caso di inottemperanza delle situazioni in esso contenute, per l’esecuzione forzata;
  • se le parti non si accorderanno perché una delle due non compare, il mediatore formerà verbale negativo e la causa potrà iniziare: se il giudice riterrà che la mancata comparizione non sia dovuta a giustificato motivo, potrà trarre da essa anche elementi di prova contro l’assente;
  • se le parti compaiono ma non si trova l’accordo  o, se in caso di proposta, essa viene rifiutata, il mediatore formulerà un verbale negativo e la causa potrà iniziare; se il giudice pronuncerà sentenza di contenuto identico alla proposta rifiutata, la parte vittoriosa, che non accolse la proposta, non potrà chiedere il rimborso delle spese processuali da parte del soccombente e sarà chiamata a pagare allo Stato una ulteriore somma pari al contributo unificato.


La mediazione civile - conclude Garulli - deve essere vista come una risoluzione alternativa delle controversie per il risarcimento del danno, che può portare importani vantaggi, primo fra tutti una netta riduzione dei processi civili (circa 600.00 in meno all'anno)".

Studio Garulli Insurance Broker s.r.l.
Via Della Previdenza Sociale, 5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0521227511
FAX. 0522920633
Carapezzi Rossella
 
www.studiogarulli.com  
rossella.carapezzi@studio ...
KMG srl - Via Settembrini, n° 12/1 - 42100, Reggio Emilia - Tel. 0522/52.10.33 - Fax 0522/52.06.96